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F-Gas: al via l’obbligo della Banca Dati dei Gas Fluorurati

25 Luglio, 2019

Da oggi 25 luglio 2019 entra nel vivo l’applicazione della nuova normativa relativa ai gas fluorurati (F-Gas) con gli obblighi di comunicazione per via telematica delle vendite di F-gas e delle apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, alla Banca Dati gestita dalle Camere di commercio competenti.

Ciascuno di noi in casa possiede un apparecchio contenente gli F-Gas, perché vengono impiegati come refrigeranti nelle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe di calore, ma possiamo trovarli anche come agenti espandenti per schiume, come solventi e in estintori e aerosol. Quindi, dal frigorifero passando per il congelatore fino ai nostri climatizzatori tutti questi apparecchi contengono gli F-Gas.

Già a livello europeo la normativa relativa ai gas fluorurati si è fatta sempre più stringente con l’obiettivo di ridurre le emissioni di due terzi rispetto a quelle registrate nel 2014: si tratta infatti di potenti gas serra, in genere con lunga durata in vita in atmosfera e con un effetto di riscaldamento globale fino a 23.000 volte maggiore della CO2.

Dall’inizio del 2019 anche in Italia sono state introdotte importanti novità in materia con il DPR 146 del 16 novembre 2018, in attuazione proprio del regolamento UE n. 517/2014.

Da inizio anno chi si occupa di refrigerazione e condizionamento, sia come installatore, manutentore oppure rivenditore di gas fluorurati o apparecchiature che li contengono, deve disciplinare la sua attività secondo il nuovo decreto. Tra le maggiori novità introdotte vi è sicuramente la creazione di una Banca Dati sui gas fluorurati, gestita dalle Camere di Commercio competenti, al fine di garantire una maggiore tracciabilità degli F-Gas e degli impianti che li contengono, ma non solo. Accanto alla creazione di questa Banca dati sono stati previsti obblighi di comunicazione a carico di venditori installatori e manutentori al fine proprio di avere un costante monitoraggio. Obblighi che però non scatteranno tutti insieme ma in varie fasi.

A partire da oggi entra in vigore, per chi vende verso gli utenti finali (privati o aziende) apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-Gas o il cui tasso di perdita annuo del gas sia superiore a 3g/anno, l’obbligo di registrare i dati relativi alla vendita sul portale della Banca Dati gas fluorurati. Obbligo che scatta entro 30 giorni dalla vendita stessa. Questo adempimento riguarda anche chi effettua la vendita sempre verso gli utenti finali non di apparecchi ma di F-Gas sfuso.

Per conoscere le modalità di registrazione al portale e i dati da comunicare clicca qui

 

Fonti e approfondimenti:

https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en
https://www.fgas.it/
https://www.ambientesicurezzanews.it/consulenza-ambientale/fgas-novita-2019-dichiarazione-comunicazione.php

 


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