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Comunità Energetiche Rinnovabili: approvate le regole operative

26 Febbraio, 2024

Il 23 febbraio il GSE ha pubblicato le regole operative per le CER, approvate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e che disciplinano le procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR.

 

A partire dall’8 aprile 2024 saranno aperte le piattaforme per presentare le domande di ammissione agli incentivi.

 

Tipologie di configurazioni

Le regole operative definiscono le seguenti tipologie di configurazione:

  • autoconsumatore a distanza
  • gruppo di autoconsumatori
  • comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (CER);
  • cliente attivo a distanza
  • gruppo di clienti attivi
  • comunità energetica dei cittadini (CEC);
  • autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta

 

Chi accede a incentivi e contributi

Tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante:

  • autoconsumatore a distanza
  • gruppo di autoconsumatori
  • CER

Tipologie di configurazione ammesse ai benefici della misura PNRR:

  • gruppo di autoconsumatori
  • CER

 

Soggetto beneficiario

Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate dal soggetto beneficiario, che potrà essere:

  • nel caso di CER, la medesima CER, ovvero un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER avente i requisiti richiesti per i soci/membri della CER
  • nel caso di Gruppo di autoconsumatori, il legale rappresentante dell’edificio o condominio ovvero un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo di autoconsumatori aventi i requisiti richiesti per i suoi membri

 

Alcuni tra i requisiti degli impianti

La CER deve essere regolarmente costituita alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio.

 

Gli impianti/UP inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono rispettare i requisiti che seguono:

  • Essere alimentati da fonti rinnovabili
  • Essere realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti
  • Avere potenza massima di 1 MW
  • Essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021)
  • Essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici
  • Nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa sono stati definiti dei paletti

 

Se le configurazioni sono state avviate prima del decreto?

Qualora gli impianti fossero entrati in esercizio tra il 16 dicembre 2021 e il 23 gennaio 2024, ovvero prima dell’entrata in vigore del Decreto CACER, dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER.

 

In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del portale del Gse.

 

Se l’impianto ha una potenza sopra 1 MW?

Qualora la potenza di un impianto o delle UP ecceda la soglia di 1 MW, verrà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (che varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati dall’Arera per l’energia elettrica condivisa).

 

Le configurazioni possono prevedere anche impianti “esistenti” [entrati in esercizio fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (15 dicembre 2021)] diversi da quelli già facenti parte di CER e di sistemi di autoconsumo collettivo, ma la cui potenza non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione.

 

Gli impianti “esistenti” non accedono agli incentivi, ma l’energia immessa da tali impianti viene considerata nel computo dell’energia autoconsumata su cui viene riconosciuto il contributo di valorizzazione.

 

Cumulabilità della tariffa incentivante

La tariffa incentivante è cumulabile con:

  • il contributo PNRR previsto dal decreto, ma in tal caso la tariffa sarà decurtata in ragione dell’entità del contributo.
  • i contributi erogati a copertura dei costi sostenuti per studi di pre-fattibilità
  • le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi
  • altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato

Non è, invece, cumulabile con:

  • Superbonus
  • altre forme di incentivo in conto esercizio
  • contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili
  • altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili

 

Vincoli per l’ammissione al contributo PNRR

Oltre al rispetto dei requisiti richiesti per l’accesso alla tariffa incentivante, per accedere al contributo in conto capitale gli impianti dovranno:

  • essere ubicati in Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
  • entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026

 

Procedura per accedere al beneficio

Al GSE spetta l’esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione che andrà trasmessa esclusivamente tramite il portale informatico del Gse, come per l’accesso alla tariffa incentivante [Il GSE ha reso noto che i portali per presentare le domande di accesso agli incentivi verranno aperti l’8 aprile 2024].

 

Il GSE conclude l’istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta al netto dei tempi imputabili al Soggetto beneficiario o ad altri soggetti interpellati dal GSE.

 

Il GSE trasferisce al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica le risultanze delle istruttorie condotte e il Ministero, svolte le attività di controllo di propria competenza, emana il decreto di concessione che viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

 

 

Per approfondimenti

DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR

 

 

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