La comunicazione deve essere relativa a tutti i siti, compresi quelli esclusi da obbligo di diagnosi grazie al processo di campionamento, e l’obbligo scatta se i risparmi di energia (elettrica+termica) sono superiori all’1% rispetto all’anno precedente. I risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili ad interventi di efficientamento realizzati sul ciclo produttivo e al semplice risparmio energetico derivante da qualunque modifica, eventualmente anche comportamentale e devono essere normalizzati rispetto alle condizioni climatiche, impiantistiche, funzionali.
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