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Finanziamento per interventi di efficienza energetica: in vigore dal 4 aprile 2017 il nuovo decreto sui TEE

05 Aprile, 2017

Dopo una lunga attesa di due anni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – n° 78 del 3/4/2017 – il nuovo decreto del MiSE sui titoli di efficienza energetica (TEE o Certificati Bianchi).

Il decreto è relativo alla “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”. In vigore dal 4 aprile 2017 il decreto contiene le nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei Certificati Bianchi.

Principali novità

  • Sono riviste le modalità di riconoscimento dei certificati bianchi: l’erogazione dei TEE sarà effettuata sulla base delle effettive rendicontazioni dei risparmi per un massimo di anni pari alla vita utile (U) che non potrà comunque superare i 10 anni. La tabella 1 dell’Allegato 3 al decreto contiene un elenco non esaustivo delle tipologie di progetti ammissibili e i relativi valori della vita utile, distinti per forma di energia risparmiata;
  • Abolizione del metodo di valutazione analitico e sono previsti un nuovo metodo a consuntivo (denominato PC) e un nuovo metodo standardizzato (denominato PS);
  • Nuova definizione dei concetti di baseline e addizionalità. La cumulabilità con altri incentivi è ristretta agli altri incentivi non statali nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea.
  • Sono diverse anche le taglie minime dei progetti: i progetti standardizzati devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP. Mentre i progetti a consuntivo devono aver generato, nel corso dei primi 12  mesi del periodo di monitoraggio, una quota di  risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP;
  • La tipologia dei Certificati torna a essere di quattro tipi: Titoli di tipo I (risparmi di energia elettrica), II (risparmi di gas naturale), III (risparmi di altra fonte non nei trasporti) e IV (risparmi di altra fonte nei trasporti). Scompaiono i Titoli di tipo II-CAR, di tipo V, di tipo IN e di tipo E.

 L’energy team di AzzeroCO2 è disponibile a fornirti un approfondimento del nuovo decreto, e se stai per realizzare un intervento di efficienza energetica presso le strutture della tua azienda o presso clienti terzi, raccogliamo ed elaboriamo i dati necessari per richiedere i TEE e presentare la relativa domanda al GSE.

 


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