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Adeguamento al regolamento EUDR sulla deforestazione 

Prepariamo la tua azienda al nuovo Regolamento UE contro la deforestazione

Cos’è il Regolamento EUDR?

Il Regolamento EUDR (European Union Deforestation Regulation) è una normativa europea vincolante che ha l’obiettivo di ridurre il contributo dell’Unione Europea alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale. La normativa disciplina, infatti, l’immissione sul mercato dell’UE, l’esportazione e la commercializzazione di specifiche materie prime e prodotti ad alto rischio di essere associati a deforestazione.

 

In particolare l’EUDR richiede che merci come olio di palma, legno, soia, cacao, caffè, gomma e carne bovina e i loro derivati immessi sul mercato europeo non risultino provenire da terreni deforestati o degradati dopo il 31 dicembre 2020 e che siano conformi alla normativa vigente nei Paesi di origine.

  

Novità normative e scadenze aggiornate

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2025/2650 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 23 dicembre 2025, l’applicazione pratica dell’EUDR è stata posticipata e sono state introdotte semplificazioni operative per le imprese.

 

Nuove scadenze per l’adeguamento

  • 30 dicembre 2026: Applicazione per grandi e medie imprese e per operatori a valle e commercianti non-PMI
  • 30 dicembre 2026: Per le micro e piccole imprese che trattano prodotti già soggetti al Regolamento EUTR (legno e derivati), non è previsto il rinvio al 30 giugno 2027
  • 30 giugno 2027: Applicazione per micro e piccole imprese

 

Semplificazioni operative principali

Le modifiche introdotte mirano a ridurre il carico amministrativo e a rendere più efficiente l’implementazione pratica della norma:

  • La presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza (DDD) resta obbligatoria solo per gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato UE prodotti soggetti all’EUDR (es. importatori da paesi extra-UE o produttori primari UE che raccolgono o producono direttamente le materie prime).
  • Solo gli operatori devono inserire i riferimenti DDD nei documenti doganali per l’esportazione extra-UE; gli altri esportatori sono esentati.
  • La raccolta dei numeri di riferimento DDD è richiesta solo al primo acquirente commerciale diretto dell’operatore (sia esso operatore a valle o commerciante); le imprese più a valle nella catena non devono raccogliere né trasmettere ulteriori numeri DDD.
  • Gli operatori a valle non-PMI e i commercianti non-PMI devono comunque iscriversi al sistema informativo EUDR prima di immettere, mettere a disposizione sul mercato o esportare prodotti EUDR.
  • Tutte le informazioni sui fornitori, sui clienti e sui numeri DDD raccolti devono essere conservate per almeno 5 anni.
  • I micro e piccoli operatori primari provenienti da Paesi classificati a basso rischio possono presentare una dichiarazione semplificata una tantum in sostituzione della DDD completa.
  • I prodotti dell’editoria (come libri, giornali, stampe) sono stati esclusi dal campo di applicazione dell’EUDR.

 

Il nostro servizio di consulenza ha l’obiettivo di creare delle basi solide per avviare il percorso di conformità della tua azienda al nuovo Regolamento EUDR.

 

Il percorso sarà sviluppato attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

  1. Analisi dello stato di fatto
    Richiesta e analisi di dati di acquisto per classificare i prodotti e definire il perimetro di applicazione del regolamento EUDR. Si procede poi con la mappatura dei processi e dei sistemi IT attuali per stabilire i requisiti tecnici necessari all’integrazione di una soluzione di compliance. 
  2. Mappatura e classificazione dei fornitori
    Identificazione e classificazione di ciascun fornitore di prodotti EUDR, per determinare da quali fornitori è necessario raccogliere i numeri DDD e da quali no, definendo i flussi informativi corretti.
  3. Valutazione e selezione di soluzioni software dedicate
    Analisi comparativa delle piattaforme software sul mercato per selezionare e raccomandare la soluzione più idonea alle esigenze aziendali. 
  4. Definizione dei requisiti di due diligence e supporto continuativo
    Redazione delle procedure di due diligence e delle procedure operative per la gestione dei flussi merce EUDR, con supporto normativo aggiornato e continuativo.

     

Contattaci per una consulenza personalizzata 
Il nostro team è pronto a guidarti passo dopo passo nel percorso di adeguamento al Regolamento EUDR.

 


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