Il PPWR è il Regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 22 gennaio 2025, è in vigore dall’11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026. Da quella data abroga la direttiva 94/62/CE, salvo alcune disposizioni transitorie, come quelle sull’etichettatura ambientale nazionale.
A differenza della direttiva, il PPWR è un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, Italia compresa, senza bisogno di recepimento. Gli Stati membri devono però adeguare la normativa nazionale su sanzioni, autorità competenti e responsabilità estesa del produttore (EPR).
Il Regolamento copre tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione, indipendentemente dal materiale e dall’origine, e tutti i rifiuti di imballaggio. Un oggetto è un imballaggio in base alla funzione che svolge (contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare prodotti), non in base al materiale di cui è fatto.
Il PPWR combina obblighi già operativi dal 12 agosto 2026 con requisiti di progettazione che scattano dal 2030 e scadenze legate all’adozione di atti della Commissione. Le prescrizioni si raggruppano in quattro aree.
Gli obblighi PPWR dipendono dal ruolo che l’azienda ricopre per ciascun imballaggio, non dal settore in cui opera. La stessa impresa può essere fabbricante per l’astuccio di vendita, importatore per un imballaggio extra-UE e produttore ai fini EPR per l’imballaggio da trasporto.
Un’analisi di applicabilità è il punto di partenza per non trascurare adempimenti già dovuti e per non disperdere risorse su requisiti che non riguardano l’azienda.
Accompagniamo l’azienda dalla comprensione degli obblighi fino alla gestione della documentazione di conformità, con un percorso modulare che segue il calendario del Regolamento. Il punto di partenza è sempre il ruolo ricoperto per ciascun imballaggio.
La responsabilità della conformità degli imballaggi e delle dichiarazioni rilasciate resta in capo all’azienda nel suo ruolo di fabbricante: il nostro supporto è tecnico e documentale.
Ti aiutiamo a capire quali obblighi PPWR riguardano la tua azienda e a costruire un piano di adeguamento concreto.
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Devo aspettare gli atti attuativi della Commissione prima di adeguarmi al PPWR?
No. Mancano ancora alcuni tasselli, come l’etichetta armonizzata o il metodo di calcolo del contenuto riciclato, ma gli obblighi principali si applicano dal 12 agosto 2026. Documentazione tecnica, dichiarazione di conformità UE, identificazione dell’imballaggio e limiti ai PFAS negli imballaggi alimentari sono già dovuti. Definire il proprio ruolo, mappare imballaggi e materiali e coprire gli obblighi in vigore è un lavoro che si può fare subito: quando arriveranno gli atti mancanti resterà da completare solo l’ultima parte.
Gli imballaggi già prodotti o a magazzino vanno ritirati o rietichettati?
No. Gli imballaggi immessi legalmente sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono restarvi senza essere resi conformi, ritirati o richiamati. Quelli già prodotti ma non ancora immessi sul mercato a quella data non vanno distrutti né rietichettati: i dati identificativi e del fabbricante possono essere forniti con un documento di accompagnamento. Se mancano informazioni, il fabbricante deve fare ogni ragionevole sforzo per recuperarle, ad esempio presso il precedente fornitore. Per gli imballaggi fabbricati dopo il 12 agosto 2026, il documento di accompagnamento è ammesso solo se i dati non possono essere apposti sull’imballaggio.
Serve una dichiarazione di conformità per ogni unità di vendita?
No, la dichiarazione si redige per tipo di imballaggio, inteso come formato, lotto o serie, e copre l’intera unità di imballaggio con tutti i suoi componenti (ad esempio bottiglia, tappo ed etichetta). Secondo le FAQ della Commissione, la dichiarazione va predisposta al livello in cui gli imballaggi hanno le stesse caratteristiche rispetto ai requisiti e allo stesso prodotto imballato. Bottiglie di formati diversi con lo stesso contenuto possono rientrare in un’unica dichiarazione se il formato non incide sulla conformità; prodotti diversi richiedono in genere dichiarazioni distinte.
Quali dati del fabbricante devono comparire sull’imballaggio? Serve un QR code?
Dal 12 agosto 2026 l’imballaggio deve riportare un tipo, lotto o numero di serie che lo identifichi, insieme al nome, alla denominazione commerciale o al marchio registrato e all’indirizzo postale del fabbricante, con un punto di contatto unico. I dati possono essere riportati per esteso o tramite un supporto dati: il QR code quindi non è obbligatorio. Se le dimensioni o la natura dell’imballaggio non lo consentono, le informazioni vanno su un documento di accompagnamento. Si tratta di un obbligo distinto dall’etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali, che diventerà obbligatoria solo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione della Commissione.
Cosa posso fare se il fornitore non mi invia la documentazione sull’imballaggio?
L’art. 16 obbliga il fornitore a mettere a disposizione del fabbricante le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità. Secondo la Commissione il fornitore non può rifiutarsi, e una semplice dichiarazione generica di conformità non basta: servono i dati tecnici richiesti. Conviene formalizzare la richiesta per iscritto richiamando l’art. 16 e inserire l’obbligo nei contratti di fornitura. La responsabilità di immettere un imballaggio conforme resta comunque in capo al fabbricante o all’importatore, che può valutare anche il cambio di fornitore.
Se acquisto imballaggi o prodotti da un fornitore extra-UE e vi appongo il mio marchio, quali obblighi ho?
I ruoli si sommano. Apponendo il proprio marchio l’azienda diventa fabbricante (art. 21) e deve quindi svolgere la valutazione della conformità, redigere documentazione tecnica e dichiarazione UE e identificare l’imballaggio. È anche importatore (art. 18) e, se immette per prima l’imballaggio sul mercato italiano, produttore ai fini della responsabilità estesa: oggi adesione e contributo CONAI, in prospettiva iscrizione al registro nazionale previsto dall’art. 44. Il produttore extra-UE resta un fornitore, tenuto a trasmettere le informazioni necessarie.