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Consulenza PPWR: adeguamento al Regolamento (UE) 2025/40

Affianchiamo le imprese nell’adeguamento al PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: dall’analisi di applicabilità alla gap analysis, fino all’attuazione del piano di adeguamento (compresa, per i fabbricanti, la documentazione di conformità) e al monitoraggio degli atti attuativi.

 

Dal 12 agosto 2026 il PPWR si applica in tutti gli Stati membri e sostituisce la direttiva 94/62/CE. Riguarda chiunque fabbrichi, importi o distribuisca imballaggi, vuoti o contenenti prodotti, immessi sul mercato dell’Unione. Gli obblighi cambiano in base al ruolo che l’azienda ricopre per ciascun imballaggio: per questo il primo passo è capire con precisione quali regole si applicano e da quando.

 

Che cos’è il PPWR e perché cambia le regole sugli imballaggi

Il PPWR è il Regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 22 gennaio 2025, è in vigore dall’11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026. Da quella data abroga la direttiva 94/62/CE, salvo alcune disposizioni transitorie, come quelle sull’etichettatura ambientale nazionale.

 

A differenza della direttiva, il PPWR è un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, Italia compresa, senza bisogno di recepimento. Gli Stati membri devono però adeguare la normativa nazionale su sanzioni, autorità competenti e responsabilità estesa del produttore (EPR).

 

Il Regolamento copre tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione, indipendentemente dal materiale e dall’origine, e tutti i rifiuti di imballaggio. Un oggetto è un imballaggio in base alla funzione che svolge (contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare prodotti), non in base al materiale di cui è fatto.

 

Gli obiettivi del Regolamento

  1. Riciclabilità
    Rendere tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030.
  2. Prevenzione
    Ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040 rispetto al 2018.
  3. Contenuto riciclato
    Aumentare in modo sicuro l’uso di plastica riciclata negli imballaggi, con percentuali minime vincolanti dal 2030 e dal 2040.
  4. Riutilizzo e sostanze
    Favorire riutilizzo e ricarica e limitare le sostanze preoccupanti, a partire dai PFAS negli imballaggi per alimenti.
  5. Mercato unico
    Sostituire 27 discipline nazionali con regole armonizzate su progettazione, etichettatura, documentazione ed EPR.

 

Principali obblighi del PPWR per le aziende

Il PPWR combina obblighi già operativi dal 12 agosto 2026 con requisiti di progettazione che scattano dal 2030 e scadenze legate all’adozione di atti della Commissione. Le prescrizioni si raggruppano in quattro aree.

  • Requisiti di sostenibilità degli imballaggi (artt. 5–11)
  • Valutazione e dichiarazione di conformità (artt. 15, 38 e 39)
  • Identificazione, tracciabilità ed etichettatura (artt. 12, 15 e 22)
  • Responsabilità estesa del produttore (artt. 44–45)

 

Gli obblighi PPWR dipendono dal ruolo che l’azienda ricopre per ciascun imballaggio, non dal settore in cui opera. La stessa impresa può essere fabbricante per l’astuccio di vendita, importatore per un imballaggio extra-UE e produttore ai fini EPR per l’imballaggio da trasporto.

 

 

Perché valutare l’applicabilità del PPWR alla propria azienda

Un’analisi di applicabilità è il punto di partenza per non trascurare adempimenti già dovuti e per non disperdere risorse su requisiti che non riguardano l’azienda.
 

  1. Conformità agli obblighi già in vigore
    Dal 12 agosto 2026 documentazione tecnica, dichiarazione di conformità e identificazione sono dovute per ogni nuovo imballaggio immesso sul mercato. Le autorità possono chiederle in qualsiasi momento.
  2. Chiarezza su ruoli e responsabilità
    Marchio, specifiche e prima immissione sul mercato determinano chi è fabbricante, importatore, distributore o produttore. Un ruolo male attribuito sposta gli obblighi sul soggetto sbagliato.
  3. Richieste mirate ai fornitori
    Sapere quali requisiti si attivano per ciascun componente permette di chiedere ai fornitori solo i dati necessari, evitando questionari generici e risposte inutilizzabili.
  4. Pianificazione degli investimenti
    Riciclabilità, contenuto riciclato e riduzione al minimo scattano dal 2030, ma il ridisegno di un imballaggio richiede tempo. Conoscere oggi i gap consente di programmare gli interventi.
  5. Prontezza agli atti attuativi
    Etichettatura armonizzata, registro dei produttori e metodi di calcolo del riciclato arriveranno con atti successivi. Chi ha già mappato imballaggi e flussi dovrà solo completare l’ultimo tassello.

 

Contattaci per valutare l’applicabilità del PPWR ai tuoi imballaggi

     
     

    Consulenza PPWR: come AzzeroCO₂ supporta le imprese

    Accompagniamo l’azienda dalla comprensione degli obblighi fino alla gestione della documentazione di conformità, con un percorso modulare che segue il calendario del Regolamento. Il punto di partenza è sempre il ruolo ricoperto per ciascun imballaggio.

    Le 5 fasi del nostro servizio di consulenza sul Regolamento PPWR

    1. Avvio: allineamento interno e workshop di formazione
      Workshop formativo per i team coinvolti e mappatura dei referenti per funzione, per diffondere la consapevolezza sugli obblighi PPWR e coinvolgere l’organizzazione nella raccolta delle informazioni.
    2. Analisi dell’applicabilità
      Per ogni tipologia di imballaggio identifichiamo il ruolo dell’azienda e, su questa base, materiali e caratteristiche, fornitori coinvolti, obblighi e scadenze, oltre alle attuali modalità di raccolta delle informazioni. I risultati confluiscono in una matrice di applicabilità, riferimento per le fasi successive.
    3. Gap analysis rispetto agli obblighi del Regolamento
      Confrontiamo lo stato attuale con gli obblighi applicabili, verificando documentazione disponibile, informazioni dei fornitori e tracciabilità dei dati. Ne deriva un piano d’azione prioritizzato con interventi e priorità.
    4. Supporto all’adeguamento e attuazione del piano d’azione
      Attuiamo il piano per gli obblighi già in vigore, coinvolgendo i fornitori e raccogliendo la documentazione necessaria. Per gli imballaggi di cui l’azienda è fabbricante predisponiamo in bozza le dichiarazioni di conformità UE e supportiamo la preparazione della documentazione tecnica; per quelli di cui è importatore o distributore verifichiamo la documentazione dei fabbricanti. Etichettatura, documenti di accompagnamento e registrazione dei produttori sono gestiti in base al ruolo e all’effettiva entrata in vigore degli obblighi. Tutta la documentazione è organizzata in un archivio strutturato e aggiornabile.
    5. Aggiornamento costante e monitoraggio normativo
      Monitoriamo atti delegati e di esecuzione del Regolamento e l’evoluzione della normativa nazionale, segnalando novità e adeguamenti necessari, anche su etichettatura armonizzata e registro dei produttori. Affianchiamo l’azienda quando introduce nuovi imballaggi o nuovi fornitori.

     
    La responsabilità della conformità degli imballaggi e delle dichiarazioni rilasciate resta in capo all’azienda nel suo ruolo di fabbricante: il nostro supporto è tecnico e documentale.

     

     
    Ti aiutiamo a capire quali obblighi PPWR riguardano la tua azienda e a costruire un piano di adeguamento concreto.

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      FAQ | Domande frequenti sul Regolamento PPWR

      Devo aspettare gli atti attuativi della Commissione prima di adeguarmi al PPWR?
      No. Mancano ancora alcuni tasselli, come l’etichetta armonizzata o il metodo di calcolo del contenuto riciclato, ma gli obblighi principali si applicano dal 12 agosto 2026. Documentazione tecnica, dichiarazione di conformità UE, identificazione dell’imballaggio e limiti ai PFAS negli imballaggi alimentari sono già dovuti. Definire il proprio ruolo, mappare imballaggi e materiali e coprire gli obblighi in vigore è un lavoro che si può fare subito: quando arriveranno gli atti mancanti resterà da completare solo l’ultima parte.

       

      Gli imballaggi già prodotti o a magazzino vanno ritirati o rietichettati?
      No. Gli imballaggi immessi legalmente sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono restarvi senza essere resi conformi, ritirati o richiamati. Quelli già prodotti ma non ancora immessi sul mercato a quella data non vanno distrutti né rietichettati: i dati identificativi e del fabbricante possono essere forniti con un documento di accompagnamento. Se mancano informazioni, il fabbricante deve fare ogni ragionevole sforzo per recuperarle, ad esempio presso il precedente fornitore. Per gli imballaggi fabbricati dopo il 12 agosto 2026, il documento di accompagnamento è ammesso solo se i dati non possono essere apposti sull’imballaggio.

       

      Serve una dichiarazione di conformità per ogni unità di vendita?
      No, la dichiarazione si redige per tipo di imballaggio, inteso come formato, lotto o serie, e copre l’intera unità di imballaggio con tutti i suoi componenti (ad esempio bottiglia, tappo ed etichetta). Secondo le FAQ della Commissione, la dichiarazione va predisposta al livello in cui gli imballaggi hanno le stesse caratteristiche rispetto ai requisiti e allo stesso prodotto imballato. Bottiglie di formati diversi con lo stesso contenuto possono rientrare in un’unica dichiarazione se il formato non incide sulla conformità; prodotti diversi richiedono in genere dichiarazioni distinte.

       

      Quali dati del fabbricante devono comparire sull’imballaggio? Serve un QR code?
      Dal 12 agosto 2026 l’imballaggio deve riportare un tipo, lotto o numero di serie che lo identifichi, insieme al nome, alla denominazione commerciale o al marchio registrato e all’indirizzo postale del fabbricante, con un punto di contatto unico. I dati possono essere riportati per esteso o tramite un supporto dati: il QR code quindi non è obbligatorio. Se le dimensioni o la natura dell’imballaggio non lo consentono, le informazioni vanno su un documento di accompagnamento. Si tratta di un obbligo distinto dall’etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali, che diventerà obbligatoria solo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione della Commissione.

       

      Cosa posso fare se il fornitore non mi invia la documentazione sull’imballaggio?
      L’art. 16 obbliga il fornitore a mettere a disposizione del fabbricante le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità. Secondo la Commissione il fornitore non può rifiutarsi, e una semplice dichiarazione generica di conformità non basta: servono i dati tecnici richiesti. Conviene formalizzare la richiesta per iscritto richiamando l’art. 16 e inserire l’obbligo nei contratti di fornitura. La responsabilità di immettere un imballaggio conforme resta comunque in capo al fabbricante o all’importatore, che può valutare anche il cambio di fornitore.

       

      Se acquisto imballaggi o prodotti da un fornitore extra-UE e vi appongo il mio marchio, quali obblighi ho?
      I ruoli si sommano. Apponendo il proprio marchio l’azienda diventa fabbricante (art. 21) e deve quindi svolgere la valutazione della conformità, redigere documentazione tecnica e dichiarazione UE e identificare l’imballaggio. È anche importatore (art. 18) e, se immette per prima l’imballaggio sul mercato italiano, produttore ai fini della responsabilità estesa: oggi adesione e contributo CONAI, in prospettiva iscrizione al registro nazionale previsto dall’art. 44. Il produttore extra-UE resta un fornitore, tenuto a trasmettere le informazioni necessarie.