Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE, la riforma della rendicontazione di sostenibilità europea trova il suo assetto definitivo. Le modifiche introdotte dall’Omnibus I arrivano ora al completamento anche sul piano degli standard applicativi, sia per le imprese soggette agli obblighi della CSRD, sia per quelle che potranno adottare il nuovo standard volontario. Un passaggio atteso che ridisegna il perimetro operativo della rendicontazione europea.
Il 21 settembre 2026 sono stati pubblicati due regolamenti delegati della Commissione europea, entrambi adottati il 3 luglio 2026.
Gli ESRS diventano significativamente più snelli. Secondo la Commissione europea, la revisione comporta una riduzione di oltre il 60% dei datapoint obbligatori e di oltre il 70% considerando il totale dei datapoint. La semplificazione riguarda anche i requisiti informativi, con maggiore flessibilità su informazioni commercialmente sensibili, confini per le emissioni GHG, effetti finanziari attesi e alcune informazioni ambientali specifiche. La doppia rilevanza resta il perno del sistema, ma cambia il modo in cui può essere applicata: l’approccio top-down consente di concentrare l’analisi sugli impatti, rischi e opportunità rilevanti, escludendo dalla rendicontazione le informazioni non rilevanti salvo circostanze chiaramente definite.
Il nuovo Standard Volontario si basa sul VSME di EFRAG e mantiene la struttura modulare: un Basic Module per le informazioni essenziali e un Comprehensive Module per un livello informativo più ampio. La Commissione europea gli attribuisce tre finalità principali:
È il primo schema europeo riconosciuto per la rendicontazione volontaria delle PMI.
Il nuovo quadro introduce anche il value chain cap, un limite alle informazioni di sostenibilità che alcune imprese soggette alla CSRD possono richiedere alla propria catena del valore. Il limite non riguarda qualsiasi informazione ESG, ma si applica ai datapoint specificamente individuati nell’Allegato II del regolamento. Se una richiesta supera il limite, l’impresa che la formula deve indicare quali informazioni eccedono il cap e comunicare all’impresa fornitrice il suo diritto di rifiutare. Il limite vale solo per la raccolta di dati ai fini della rendicontazione prevista dalla direttiva contabile.
Il calendario dell’entrata in vigore si articola in tre passaggi.
Per le imprese che devono ancora rendicontare secondo gli ESRS, il 2026 apre una finestra di scelta. Sono tre le opzioni disponibili:
La versione degli standard adottata dovrà essere indicata chiaramente nella rendicontazione, per garantire trasparenza e comparabilità dei dati.